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Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo - Composizione e compiti
Composizione nomina e durata in carica
La C.C.V.L.P.S. è nominata con atto del Sindaco, resta in carica per tre anni.
- La Commissione è così composta:
Membri Effettivi:
a) Direttore del Dipartimento IV o suo delegato che la presiede;
b) Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
d) Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
f) Un esperto in materie elettrotecniche.
Ai sensi dell'Art.4 del D.P.R. n.311/2001 per ogni componente la Commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
Partecipa alle riunioni della C.C.V.L.P.S. un Segretario per l'espletamento delle funzioni di competenza. - Membri Aggregati ove occorra:
a) Dirigente esperto C.P.V.L.P.S.;
b) Dirigente esperto della Questura di Roma;
c) Dirigente esperto del Genio Civile;
d) Esperto in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
Possono altresì far su loro richiesta un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Con riferimento a strutture dedicate all'attività sportiva ovvero ove sia previsto l'utilizzo di animali potrà essere richiesta apposita relazione Tecnica ad esperti in materia.
Compiti della Commissione
- La C.C.V.L.P.S. di cui agli Artt. 140 e 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, provvede, ai fini dell'applicazione dell'Art.80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'Art. 142 del precitato Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (di seguito definita CPVLPS) così come modificato dall'Art. 4 delle Legge 28.05.01 n.311.
- In particolare la Commissione provvede a:
a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
b) Verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
d) Accertare, ai sensi dell'Art.4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.337;
e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
Non sono di competenza della C.C.V.L.P.S. le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della C.P.V.L.P.S.:
a) i locali cinematografici e teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori e gli altri locali e impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.
Relativamente ai locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone con D.D. 2354 del 7 agosto 2007 del Dipartimento IV è sta recepita la Circolare n. 557/PAS.1412.13500.A(8) del 27 luglio 2005 emanata dal Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che ha chiarito in modo inequivocabile come la Commissione di Vigilanza debba esaminare i progetti dei locali e delle aree adibite a trattenimenti danzanti e di spettacolo anche se con capienza pari o inferiore alle duecento persone.
Analoga interpretazione è stata espressa dall'ANCI con nota di indirizzi del 22 maggio 2006, con l'intento di fissare una regola uniforme per i Comuni, evidenziando che l'autocertificazione del professionista, iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, che attesta la rispondenza del locale/impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, sostituisce solo i controlli e le verifiche che la Commissione di Vigilanza, dovrebbe effettuare sui luoghi e nei locali ove si intende svolgere lo spettacolo, con la conseguenza che rimangono all'organo collegiale sia l'approvazione del progetto ai sensi della lettera a) che il controllo sulle prescrizioni imposte alla lettera e) del citato articolo.
Successivamente all'approvazione del progetto, dovrà essere prodotta, sia al Servizio Amministrativo per le Attività della C.C.V.L.P.S. che al Servizio Rilascio Autorizzazioni Locali Pubblico Spettacolo, relazione tecnica a firma di professionista abilitato attestante la corrispondenza del locale-impianto alle regole tecniche stabilite con D.M. Ministero dell'Interno 19 agosto 1996.
Inoltre, Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente , per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data anteriore a due anni (art.141 R.D. 635/40)
Con l'entrata in vigore, a partire dall'11 dicembre 2007, del Decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 ( in G.U. n.136 del 14 giugno 2007 " Norme di sicurezza per le Attività di Spettacolo Viaggiante"), le attrazioni nuove e quelle esistenti dovranno essere registrate ed ottenere un codice identificativo. Il relativo procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dall'art. 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.
A tal fine la Commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:
a. verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;
b. sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione abilitato.
E' fatta salva la facoltà della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.
Acquisito il parere della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza, il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del DM 18 maggio 2007, effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo, costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attività e dell'anno di rilascio.
Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 Maggio 1968 n.337, il parere della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza integra, relativamente agli aspetti di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'art. 141 primo comma lettera d), del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635.
Servizio Amministrativo per le Attività della Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo
Responsabile: Dott.ssa Sara Rocchi
Indirizzo: Piazza Campitelli, 7 - 00186 Roma
Tel.: 06.67106966/7 - 06.67104858
Fax: 06.67106883
e-mail: ccvlps@comune.roma.it
Orari di apertura al pubblico: martedì ore 9-13 e giovedì ore 9-17
Sito: www.commissionecomunalevigilanzaspettacolo.culturaroma.it