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Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo - Presentazione
A seguito dell'istituzione della Commissione COMUNALE di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, giusta Deliberazione G.C. 232 dell'11 maggio 2005, operativa dal 13 Marzo 2006, sono cambiate le procedure per l'ottenimento del parere di agibilità sui locali e spazi di pubblico spettacolo.
A Seguito del DPR 311/2001 sono state ridisegnate le competenze delle Commissioni di Vigilanza in quanto parte di quelle gestite dalla Commissione PROVINCIALE sono ora assegnate alla Commissione COMUNALE.
Ai sensi dell'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo è infatti subordinata alla verifica da parte di una Commissione tecnica della solidità e sicurezza dell'edificio e dell'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
L'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, modificando gli artt. 141 e 142 del R.D. 6.5.1940 n. 635, ha previsto l'istituzione di una Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per la concessione dell'agibilità di cui all'art. 80 delle Leggi di Pubblica Sicurezza, attribuendo alla medesima la competenza su alcuni locali - impianti, prima spettante alla Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, e precisamente:
- locali cinematografici o teatrali con capienza inferiore o pari a 1300 spettatori;
- spettacoli viaggianti con capienza inferiore o pari a 1300 spettatori;
- altri locali o impianti con capienza inferiore o pari a 5000 spettatori;
- parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che
comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi inferiore ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità;
Il Servizio Amministrativo per l'Attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo cura la gestione dell'attività amministrativa connessa all'espressione del parere di agibilità e predispone gli atti necessari al funzionamento della Commissione stessa, con riferimento all'agibilità di teatri, cinema-teatri, cinema e multisale, auditori, sale da ballo, discoteche, teatri tenda, circhi, luoghi destinati a spettacoli viaggianti, luoghi all'aperto ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimento e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, impianti sportivi dove sono previste tribune per il pubblico ecc.
L'interessato per ottenere il parere di agibilità per i locali di pubblico spettacolo ovvero per richiedere il sopralluogo ai fini del servizio di vigilanza di cui al D.M. n.261 del 22.2.96, deve presentare apposita domanda in bollo al suddetto Servizio corredata da idonea documentazione.
SI RICORDA CHE LE DOMANDE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO DOVRANNO ESSERE PRESENTATE NEI TERMINI STABILITI CON DELIBERA G.C. n. 31 DEL 01 FEBBRAIO 2006 PRESSO IL DIPARTIMENTO IV - SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER LE ATTIVITA' DELLA C.C.V.L.P.S.- P.ZZA CAMPITELLI n.7 NEI SEGUENTI ORARI: MART. 9 - 13 GIO. 9 - 17.
a) almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
b) almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo, (concerti, installazioni circhi, spettacoli viaggianti, sagre ecc.).
c) almeno 5 giorni prima dello svolgimento della manifestazione in caso di comprovata esigenza valutabile dal Presidente per manifestazioni estemporanee all'aperto.
LE PRATICHE PRESENTATE OLTRE I PREDETTI TERMINI NON AVRANNO CORSO.
I compiti della Commissione sono :
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 legge 18 marzo 1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
Relativamente ai locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone con D.D. 2354 del 7 agosto 2007 del Dipartimento IV è sta recepita la Circolare n. 557/PAS.1412.13500.A(8) del 27 luglio 2005 emanata dal Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che ha chiarito in modo inequivocabile come la Commissione di Vigilanza debba esaminare i progetti dei locali e delle aree adibite a trattenimenti danzanti e di spettacolo anche se con capienza pari o inferiore alle duecento persone.
Analoga interpretazione è stata espressa dall'ANCI con nota di indirizzi del 22 maggio 2006, con l'intento di fissare una regola uniforme per i Comuni, evidenziando che l'autocertificazione del professionista, iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, che attesta la rispondenza del locale/impianto alle regole teniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, sostituisce solo i controlli e le verifiche che la Commissione di Vigilanza, dovrebbe effettuare sui luoghi e nei locali ove si intende svolgere lo spettacolo, con la conseguenza che rimangono all'organo collegiale sia l'approvazione del progetto ai sensi della lettera a) che il controllo sulle prescrizioni imposte alla lettera e) del citato articolo.
Inoltre, Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temponaneri che si ripetono periodicamente , per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data anteriore a due anni (art.141 R.D. 635/40)
Servizio Amministrativo per le Attività
della Commissione Comunale di Vigilanza
Locali Pubblico Spettacolo
Responsabile: Dott.ssa Sara Rocchi
Indirizzo: Piazza Campitelli, 7 - 00186 Roma
Tel.: 06.67106966/7 - 06.67104858
Fax: 06.67106883
E-mail: ccvlps@comune.roma.it
Orari di apertura al pubblico:
martedì ore 9-13 e giovedì ore 9-17
Sito:
commissionecomunalevigilanzaspettacolo.culturaroma.it
